Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. In caso di difetto dei requisiti minimi di ammissione, nonche'
per l'eventuale mancata osservanza dei  termini  perentori  stabiliti
nel presente bando,  l'amministrazione  puo'  disporre  in  qualsiasi
momento, anche successivamente all'eventuale  stipula  del  contratto
individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione  e'
disposta con provvedimento congiunto  dei  Segretari  generali  della
Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. 
    2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove.