Art. 4 Esclusione dal concorso 1. In caso di difetto dei requisiti minimi di ammissione, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con provvedimento congiunto dei Segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. 2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove.