Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Con successivo provvedimento  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice, composta da cinque componenti scelti: 
      a) due, tra magistrati della Corte dei conti, ivi  compreso  il
presidente; 
      b) due tra avvocati dello Stato; 
      c) uno tra i professori di prima fascia «in materie economiche»
di universita' pubbliche, anche a riposo, designato dai due Istituti. 
    2. La  commissione  potra'  essere  integrata  da  un  componente
esperto in lingua inglese e da un componente esperto in informatica.