Art. 8 Commissione esaminatrice 1. Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione esaminatrice, composta da cinque componenti scelti: a) due, tra magistrati della Corte dei conti, ivi compreso il presidente; b) due tra avvocati dello Stato; c) uno tra i professori di prima fascia «in materie economiche» di universita' pubbliche, anche a riposo, designato dai due Istituti. 2. La commissione potra' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un componente esperto in informatica.