Art. 9 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. Ove il numero delle domande sia superiore  a  mille  le  prove
d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie
di quesiti a risposta multipla, nelle  materie  oggetto  delle  prove
scritte. 
    2. Con avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del  30
marzo 2021 e' data notizia della pubblicazione -  sul  sito  internet
della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato,  oltre  che  sul
portale  «Step  one   2019»   (https://ripam.cloud)   -   dell'avviso
riguardante il calendario e la  sede  di  svolgimento  dell'eventuale
prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a  tutti
gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione
dal concorso  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti
di documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    3. La mancata presentazione nel giorno,  ora  e  sede  stabiliti,
comunque  giustificata  ed  a  qualsiasi   causa   dovuta,   comporta
l'esclusione dal concorso. 
    4.  Sono  esonerati  dalla  prova  preselettiva  i  candidati  in
condizione di handicap con invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%
dichiarata  e,  successivamente  attestata,  secondo   le   modalita'
previste all'art. 6, comma 1, lettera m). 
    5. La prova preselettiva consiste nella somministrazione  di  100
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte,  da
risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo
una e' esatta. Nell'avviso di cui al comma 2 sono  fornite  ulteriori
istruzioni  circa  le  modalita'  di  svolgimento,   anche   mediante
strumentazione e procedure informatiche,  della  prova  preselettiva.
Nel medesimo  avviso  sono  determinati  i  punteggi  delle  risposte
fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati. 
    6. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a trenta  volte  il  numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque  ammessi  i  candidati  che
abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato  utile
ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 
    7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    8. Le amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione e
formulazione  dei  quesiti,  nonche'   per   l'organizzazione   della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti  nel
settore  della  selezione  delle  risorse   umane.   La   commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 
    9.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 
    10.  Con  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  viene
resa nota la pubblicazione sul sito internet della Corte dei conti  e
dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul portale  «Step  one  2019»
(https://ripam.cloud) dell'elenco dei candidati ammessi  a  sostenere
le prove scritte, delle modalita', del luogo, della data  e  dell'ora
di svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove  scritte  e'
pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove
medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro
preavviso,  nel  giorno,  nell'ora  e  nel   luogo   indicati.   Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    11.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non  possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
telefoni  cellulari  e   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra  di  loro.  In  caso  di  violazione  di  tali  disposizioni   la
commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di  vigilanza  deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude  alle
amministrazioni  l'adozione  di  provvedimenti  di   esclusione   dal
concorso a seguito di accertamenti esperibili  in  qualunque  momento
della procedura concorsuale relativamente al possesso  dei  requisiti
per la partecipazione al concorso.