Art. 4 
 
                      Nomina della Commissione 
 
    1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, verra'  nominata
con decreto del Ministro della salute, successivamente alla  scadenza
del termine per la presentazione delle domande. 
    2. I nominativi dei componenti saranno resi  pubblici  attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del  Ministero  della
salute (www.salute.gov.it). 
    3.  La  Commissione   di   valutazione   potra'   accedere   alla
documentazione   inviata   dai   candidati   attraverso    il    sito
http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l'utilizzazione di  username
e password.