Art. 6 Commissioni esaminatrici 1. Alle operazioni di selezione provvede, presso ciascuna sede, un'apposita commissione composta da un viceprefetto come presidente, da un dirigente contrattualizzato di seconda fascia dell'area funzioni centrali ovvero da altro dirigente prefettizio, da un funzionario amministrativo o economico finanziario quali componenti. 2. Per l'incarico di segretario della commissione potra' essere designato un dipendente con il profilo professionale di funzionario amministrativo o funzionario economico finanziario, ovvero, in mancanza, da un dipendente con il profilo professionale di assistente amministrativo o di assistente economico finanziario.