Art. 6 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1. Alle operazioni di selezione provvede, presso  ciascuna  sede,
un'apposita commissione composta da un viceprefetto come  presidente,
da  un  dirigente  contrattualizzato  di  seconda  fascia   dell'area
funzioni centrali  ovvero  da  altro  dirigente  prefettizio,  da  un
funzionario amministrativo o economico finanziario quali componenti. 
    2. Per l'incarico di segretario della commissione  potra'  essere
designato un dipendente con il profilo professionale  di  funzionario
amministrativo  o  funzionario  economico  finanziario,  ovvero,   in
mancanza, da un dipendente con il profilo professionale di assistente
amministrativo o di assistente economico finanziario.