Art. 11 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
alla prova  scritta  di  conoscenza  della  lingua  italiana  saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  5,
comma 1, lettera c),  presso  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153  -
Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psico-fisica  al
servizio militare quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei
carabinieri. 
    L'idoneita' psico-fisica dei candidati  sara'  accertata  con  le
modalita' previste dagli artt. 580 e 582 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  con  le  modalita'  previste
dalle direttive tecniche approvate con  decreto  ministeriale  del  4
giugno 2014, citate nelle  premesse,  nonche'  secondo  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del  Direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei  carabinieri.  Le  citate  norme  tecniche
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni  ad
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli
che non siano in possesso, alla data prevista  per  gli  accertamenti
psico-fisici, della documentazione  sanitaria  di  cui  all'art.  10,
comma 2, lettere b), c), d), f), g), h), i)  e  j)  e,  per  le  sole
candidate, del referto di ecografia pelvica,  in  ragione  dei  tempi
necessari per il rilascio di tali documenti  da  parte  di  strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il  Servizio  sanitario
nazionale, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 8,
comma 2. Le  candidate  che,  all'atto  della  presentazione  per  lo
svolgimento degli accertamenti psicofisici, non presentano il referto
di ecografia pelvica e non hanno richiesto la riconvocazione, saranno
escluse dal concorso. 
    La mancata  esibizione  della  documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i),  j)  e,
per le sole candidate anche e)  del  referto  di  ecografia  pelvica,
anche successivamente alla richiesta di riconvocazione,  determinera'
l'impossibilita' per la commissione di  cui  al  precedente  art.  5,
comma 1, lettera c)  di  esprimersi  in  relazione  al  possesso  dei
requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 
    3. La commissione, disporra' per tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale  e  i  seguenti  accertamenti  specialistici  e   di
laboratorio: 
      a) cardiologico; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico; 
      e) psichiatrico (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle  prove
somministrate in aula); 
      f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca  di  eventuali
cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali  anfetamine,
cocaina, oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e  benzodiazepine.  I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad  essere
sottoposti ai predetti  esami.  Per  i  candidati  ancora  minorenni,
invece, la suddetta  dichiarazione,  conforme  al  modello  riportato
nell'allegato G,  dovra'  essere  sottoscritta  da  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale  e  portata  al  seguito  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita',
sara'  effettuato  sul  medesimo  campione  il   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due  proiezioni.  Se  si
rende necessario sottoporre il candidato  ad  indagini  radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie, in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato F,  che  fa
parte integrante del presente bando.  I  candidati  ancora  minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici,  avranno
cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato
F sottoscritta dai genitori o  da  chi  esercita  la  responsabilita'
genitoriale.   La   mancata   esibizione   di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre i  minorenni  agli  esami
radiologici.  Potra'  essere   richiesta   documentazione   sanitaria
relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni  di
nota ai fini della valutazione dell'idoneita' psico-fisica. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: 
      a) per i candidati in servizio nell'Arma  dei  carabinieri,  ad
eccezione  degli  Allievi  carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto  dal
punto  2  delle  avvertenze  della  direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare  di  cui  al  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
      b) per i restanti candidati, il possesso del  seguente  profilo
sanitario  minimo  valutato  in  base  alla  direttiva  tecnica   per
delineare il  profilo  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio
militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1;
costituzione (CO) 2; apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato
respiratorio (AR) 2;  apparati  vari  (AV)  2  (G6PD  non  definito);
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato  locomotore  inferiore
(LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo  (VS)  2  (acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un  solo  occhio  e  non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi
di refrazione); campo  visivo  e  motilita'  oculare  normali,  senso
cromatico normale (sono  ammessi  tra  gli  interventi  di  chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite  dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, accertati con  le  modalita'  riportate  nella
direttiva tecnica emanata  dall'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare  citata  in  premessa.  Il  suddetto  requisito  non   sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al  servizio  militare  che
partecipa ai concorsi delle Forze armate. 
    6. La commissione comunichera' per iscritto al candidato  l'esito
della visita medica,  sottoponendo  il  verbale  contenente  uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario per  coloro
i quali e' previsto; 
      b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5; 
      b) risultati affetti da: 
        1)  imperfezioni  e  infermita'  che  siano  contemplate  nel
decreto  ministeriale  4  giugno  2014  -   direttiva   tecnica   per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  o
che determinino l'attribuzione di un profilo  sanitario  inferiore  a
quello di cui al comma 4, lettera b); 
        2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie  e
disartria); 
        3) positivita' agli accertamenti diagnostici per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
        4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
        5) tutte quelle imperfezioni  e  infermita'  non  contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  Maresciallo  del  ruolo
Ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
    8.  Saranno,  altresi',  giudicati  inidonei  i   candidati   che
presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino  alla  circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra  cervicale  cd  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli) ovvero, anche  se  localizzati  nelle  aree  del  corpo
consentite,  quando  per  dimensioni,  contenuto   o   natura   siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o  di  discredito  alle
istituzioni. 
    Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme  tecniche
per gli accertamenti psico-fisici. 
    9. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  I  candidati
giudicati «inidonei» non saranno ammessi  a  sostenere  le  ulteriori
prove concorsuali. 
    10. Le candidate che si trovano in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale  di  merito  di
cui al successivo art. 15. Dette candidate saranno comunque  ammesse,
con riserva, a sostenere le successive prove orali. Le vincitrici dei
concorsi rinviate  ai  sensi  del  presente  comma  sono  immesse  in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei  vincitori  del  concorso  per  il  quale  originariamente  hanno
presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono,  in
ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 
    11. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile con la definizione della graduatoria  finale  di
merito di cui  al  successivo  art.  15.  I  medesimi,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato agli interessati. 
    12. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione  degli  accertamenti  psico-fisici  dovranno  indossare
idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e  di  vita
interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche  nel  pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo  il
pranzo) a carico dell'amministrazione.