Art. 14 
 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                 del candidato alle prove selettive 
 
 
    1. Il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede  concorsuale
per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di  prevenzione
del contagio  da  «COVID-19»  o  che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura reclutativa,
non si  presenta  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere
l'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica    e    l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli
11 e 13 e' escluso  dalla  procedura.  Compatibilmente  con  i  tempi
tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i  presidenti
delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b),  c)  e
d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente  per
documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare  la
convocazione  dei  candidati,  nel   rispetto   del   calendario   di
svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' escluso dalla procedura. 
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
    4. In caso di proroga dello stato di emergenza  epidemiologica  e
fermo  restando   quanto   previsto   al   comma   1,   i   candidati
impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento
del «COVID-19», a uno o piu' accertamenti di  cui  al  comma  1  sono
rinviati su istanza dell'interessato a sostenerli  nell'ambito  della
prima analoga procedura reclutativa  successiva  alla  cessazione  di
tali misure. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it   e   corredata    da    scansione
fronte-retro del documento di riconoscimento. 
    Le  eventuali  risultanze  degli  accertamenti   gia'   sostenuti
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nella  graduatoria
finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati.