Art. 9 
 
 
                     Esclusione dalla procedura 
 
 
    1. Con determinazione motivata del capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso  dei  requisiti
di cui al presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione dei  candidati  sono  formulate  dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del  Comando  generale
della Guardia  di  finanza,  entro trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.