Art. 11 
 
Prova scritta di selezione  per  il  reclutamento  delle  professioni
                              sanitarie 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
b) e c), i concorrenti  saranno  sottoposti  alla  prova  scritta  di
selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie finalizzata
all'ammissione ai corsi di laurea per le  professioni  sanitarie.  La
prova sara' presieduta dalle Commissioni esaminatrici di cui all'art.
8, comma 1, lettere b) e c) e vertera' sulle materie e sui  programmi
rinvenibili all'Allegato O negli  Allegati  al  bando,  elaborati  in
coerenza  con  quelli   previsti   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per l'accesso programmato  ai  corsi
di laurea a numero programmato. 
    La  prova  scritta  di  selezione  per  il   reclutamento   delle
professioni sanitarie che si svolgera' presso la Scuola Sottufficiali
della Marina -Taranto, per la Marina  Militare  e  presso  la  Scuola
Marescialli A.M.  di  Viterbo,  per  l'Aeronautica  Militare,  ovvero
presso altra sede che verra' comunicata con le modalita' previste  al
precedente art. 5, nella data che verra' anch'essa comunicata con  le
modalita' previste al precedente  art.  5,  avra'  la  durata  di  60
(sessanta)  minuti  e  consistera'  nella  somministrazione   di   48
(quarantotto) quesiti a risposta multipla e predeterminata  (ciascuno
con 4 possibili risposte di cui una sola esatta), volti ad  accertare
il grado di conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno  cosi'
ripartiti:  biologia  22  quesiti;  chimica  13  quesiti;  fisica  13
quesiti. I concorrenti assenti al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al  precedente  art.  1,  comma  7  e
all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 
    2. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo  si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta  esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata o multipla; 0  punti  per
ogni risposta omessa. Sulla base dei punteggi conseguiti nella  prova
di cui al presente  articolo,  le  Commissioni  esaminatrici  di  cui
all'art. 8, comma  1,  b)  e  c)  provvederanno  a  formare  distinte
graduatorie utili, ai sensi della vigente  normativa,  per  l'accesso
alle facolta' universitarie per le professioni sanitarie. 
    3. L'idoneita' dei  candidati  sara'  stabilita  sulla  base  dei
criteri indicati nelle Appendici al bando. 
    Saranno comunque dichiarati idonei  coloro  che  riporteranno  lo
stesso punteggio  del  concorrente  classificatosi  all'ultimo  posto
utile in ciascuna delle graduatorie di cui sopra.