Art. 2 1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso bandito con il decreto di cui all'art. 1 sono ampliati di ulteriori dieci giorni rispetto all'attuale termine di scadenza, fermo restando il limite orario delle ore 17,00 per l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso. 2. E' confermata ogni altra disposizione prevista dal decreto di cui all'art. 1.