Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  c)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione  alle
prove di efficienza fisica consistenti: 
      a) per il contingente ordinario, nei seguenti esercizi ginnici:
salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia; 
      b) per il contingente di mare, nei seguenti  esercizi  ginnici:
salto in alto, corsa piana 1000 m e prova di nuoto 25 m stile libero. 
    2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti  nelle
tabelle in allegato 4, anche in una sola delle discipline di  cui  al
comma 1, determinera' la non  idoneita'  e  quindi  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Il candidato idoneo  che  riporta  un  punteggio  tra  1  e  9
consegue,  nel  punteggio  delle  rispettive  graduatorie  finali  di
merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: 
 
        =====================================================
        | Punteggio conseguito|        Maggiorazione        |
        +=====================+=============================+
        |       da 1 a 2      |             0,05            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 2,5 a 3     |             0,10            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 3,5 a 4     |             0,15            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 4,5 a 5     |             0,20            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 5,5 a 6     |             0,25            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 6,5 a 7     |             0,30            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 7,5 a 8     |             0,35            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 8,5 a 9     |             0,40            |
        +---------------------+-----------------------------+
 
     4. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di  efficienza
fisica devono essere in  possesso  di  un  certificato  in  corso  di
validita'  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica   per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella  B  allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e
integrazioni, rilasciato da medici specializzati  in  medicina  dello
sport appartenenti alla Federazione medico  sportivo  italiana  o  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario  nazionale  previa  visita  da   parte   di   tali   medici
specializzati. 
    5. Le aspiranti devono altresi' produrre un referto  relativo  al
test di gravidanza effettuato in data non anteriore a  cinque  giorni
dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di  detto
stato. 
    Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  delle  prove  di
efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse  con
provvedimento del Comandante del centro di reclutamento: 
      a) con riserva, alla prova orale; 
      b) d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai  limiti  di
eta', a  svolgere  le  prove  di  cui  al  comma  1  e  i  successivi
accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nell'ambito del
primo concorso utile successivo alla  cessazione  di  tale  stato  di
temporaneo impedimento. 
    Il provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di
parte quando tale stato  di  temporaneo  impedimento  cessa  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria del presente concorso. 
    6. Il certificato di cui al comma 4 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui  al  comma  5  dovranno  essere  presentati,  in
originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove  di
efficienza fisica, ovvero alternativamente: 
      a) consegnati  o  fatti  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al centro di reclutamento, via delle Fiamme  Gialle  n.  18,
00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno  antecedente  la  data  di
convocazione alle suddette prove; 
      b)  inviati,  qualora  redatti  in  originale  come   documento
informatico ai sensi dell'art. 20 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n.  82,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ovvero
attestati, a norma dell'art.  22  del  medesimo  decreto,  con  firma
digitale del medico specializzato o del responsabile della  struttura
sanitaria che  l'ha  rilasciato  in  caso  di  copia  informatica  di
documento analogico,  entro  il  termine  di  cui  alla  lettera  a),
all'indirizzo di posta elettronica certificata  concorsoAM@pec.gdf.it
In tal caso, fa fede la data riportata sulla  «ricevuta  di  avvenuta
accettazione»  purche'  in  presenza  della  «ricevuta  di   avvenuta
consegna». 
    7. Fermo restando  quanto  previsto  all'art.  17,  comma  1,  il
presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
c), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a  data  non
successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione, il
candidato: 
      a) per il quale, nel giorno  di  effettivo  sostenimento  delle
prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale  o
di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 4 e 5; 
      b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea  indisposizione.  Detta  documentazione  puo'  essere,  in
alternativa, inviata all'indirizzo di posta  elettronica  certificata
concorsoAM@pec.gdf.it A tale fine, fa fede la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna»; 
      c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    8. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza  fisica,
se non appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, sono ammessi a
sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  mentre  i  non
idonei e coloro che, rinviati, vi hanno rinunciato, non hanno esibito
la documentazione prevista o sono risultati assenti, sono esclusi dal
concorso. 
    9. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.