Art. 8 Valutazione dei titoli 1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 7, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. La commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere l. ed m., dovra' procedere alla valutazione dei titoli con le modalita' indicate nell'art. 960 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente candidato che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.