Art. 13 Prove d'esame 1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) 1ª prova: psicologia generale; b) 2ª prova: psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 3. La Commissione esaminatrice, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30), non procede alla valutazione dell'altro. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) nella singola prova scritta. 5. La prova orale, oltre che sulle materie di cui al comma 2, verte su: psicologia sociale; teoria e tecnica dell'indagine della personalita'; statistica psicosometrica; metodologie e tecniche della ricerca psicologica e sociale; normativa vigente in materia socio-assistenziale ed antinfortunistica; ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato; elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme in materia di accesso alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato e di stato giuridico del personale della Polizia di Stato. 6. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. 7. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 8. La prova d'esame orale e' superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).