Art. 11 Accertamento attitudinale 1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c) all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata nello specifico ruolo. Tale valutazione si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura; b) area «emozioni e relazioni»: autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita'; c) area «produttivita' e competenze gestionali»: livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; d) area «motivazionale»: bisogni e aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze psicologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica. 3. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) se partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): «idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della Marina militare»; «inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della Marina militare», con indicazione del motivo; b) se partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievo ufficiale in ferma prefissata, ci cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e): «idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare»; «inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare», con indicazione del motivo. Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.