Art. 11 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. Contestualmente  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  della
commissione di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,  lettera  c)
all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento  di  una
serie  di   prove   (test,   questionari,   intervista   attitudinale
individuale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il   possesso   dei
requisiti necessari al fine  di  un  positivo  inserimento  in  Forza
armata nello specifico ruolo. Tale valutazione si  articolera'  nelle
seguenti aree d'indagine, a  loro  volta  suddivise  negli  specifici
indicatori attitudinali: 
      a)  area  «stile  di  pensiero»:  analisi,  predisposizione  al
cambiamento, struttura; 
      b) area «emozioni  e  relazioni»:  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area «produttivita' e  competenze  gestionali»:  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  «motivazionale»:  bisogni  e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta  dei  punteggi  attribuiti  nella  sintesi  delle   risultanze
psicologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi  preponderanti
emergenti   dai    diversi    momenti    valutativi.    Al    termine
dell'accertamento  attitudinale  la   commissione   esprimera',   nei
riguardi  di  ciascun  candidato,  un   giudizio   di   idoneita'   o
inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'  espresso  se  il
concorrente riporta un  punteggio  di  livello  attitudinale  globale
inferiore o uguale a quello minimo previsto dalla  vigente  normativa
tecnica. 
    3.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) se partecipanti al concorso per l'ammissione  ai  corsi  per
allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma  1,
lettera a): 
        «idoneo quale allievo ufficiale pilota di  complemento  della
Marina militare»; 
        «inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare», con indicazione del motivo; 
      b) se  partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al  corso
allievo ufficiale in ferma prefissata, ci cui all'art.  1,  comma  1,
lettere b), c), d) ed e): 
        «idoneo quale allievo ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare»; 
        «inidoneo quale allievo ufficiale in ferma  prefissata  della
Marina militare», con indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso.