Art. 10 Graduatorie definitive 1. Al termine dei colloqui la Commissione formulera' la graduatoria degli idonei sulla base del punteggio dei titoli e dell'esito del colloquio. 2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI. La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli effetti. 3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di sei anni. In caso di esaurimento o mancanza delle graduatorie, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.