Art. 11 
 
                    Dichiarazione, presentazione 
                      e valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di  cui
all'allegato D del decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile  2020  e
devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti  entro  la
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di ammissione, fermo restando  quanto  previsto  all'art.  2,
comma 1, lettera a), comma 3, comma 4 e comma 5 in merito al possesso
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 
    2. La commissione di valutazione assegna ai titoli  un  punteggio
massimo complessivo di 20 punti. Costituiscono oggetto di valutazione
da parte della commissione esclusivamente i titoli  dichiarati  nella
domanda di partecipazione al  concorso,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini di quanto previsto al comma 2,  il  candidato  che  ha
superato la prova scritta presenta al direttore generale  dell'USR  i
titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non  documentabili
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La  presentazione
deve essere effettuata  entro  e  non  oltre  quindici  giorni  dalla
pubblicazione degli esiti della prova scritta. 
    4. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge.