Art. 12 Graduatorie ed elenchi di aspiranti all'abilitazione 1. La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria finale ai fini dell'immissione in ruolo. 2. Le graduatorie sono approvate con decreto dal direttore generale dell'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. 3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando. 4. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 5. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione procede, altresi', per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1, comma 13 del decreto-legge. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non da' diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato. 6. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 e' riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.