Art. 6 
 
                     Commissioni di valutazione 
 
    1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un
professore universitario o da un dirigente tecnico o da un  dirigente
scolastico e sono  composte  da  due  docenti.  Al  presidente  e  ai
componenti e' richiesta la piena conoscenza della lingua slovena. 
    2. Il presidente,  i  componenti  e  i  membri  aggregati  devono
possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 7 e 8. 
    3. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo  appartenente  alla  seconda  area  o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione  e
ricerca, secondo le  corrispondenze  previste  dalla  tabella  n.  9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015. 
    4. Si procede alla nomina, contestualmente alla formazione  della
commissione, in qualita' di membri  aggregati,  di  docenti  titolari
dell'insegnamento di lingua inglese, che svolgono le proprie funzioni
limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese. 
    5. La composizione delle commissioni  e'  tale  da  garantire  la
presenza  di  entrambi  i   sessi,   salvi   i   casi   di   motivata
impossibilita'. 
    6. I compensi riconosciuti ai presidenti e  ai  componenti  delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della
normativa vigente.