Art. 6 Commissioni di valutazione 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. Al presidente e ai componenti e' richiesta la piena conoscenza della lingua slovena. 2. Il presidente, i componenti e i membri aggregati devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 7 e 8. 3. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015. 4. Si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualita' di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento di lingua inglese, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese. 5. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilita'. 6. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.