Art. 11 
 
 
       Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati delle prove  di  efficienza  fisica  e  degli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali,  provvede  a  compilare  sette  distinte
graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) - in base alla somma  aritmetica
del   punteggio   conseguito   nella   valutazione   dei   titoli   e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  nelle   prove   di
efficienza fisica. 
    Tali graduatorie, comprendenti i  candidati  giudicati  idonei  e
quelli eventualmente in attesa dell'esito dei  predetti  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali,  verranno  consegnate  alla  DGPM  per
l'approvazione con decreto dirigenziale. 
    2. Per ogni blocco, in  caso  di  mancanza,  anche  parziale,  di
candidati idonei nelle graduatorie per gli  incarichi  principali  di
«Elettricista   Infrastrutturale»,   «Idraulico    Infrastrutturale»,
«Muratore»,  «Falegname»,  «Meccanico  di  mezzi  e  piattaforme»   e
«Fabbro», la DGPM provvedera' a  portare  i  posti  non  coperti,  su
richiesta dello Stato  Maggiore  dell'Esercito,  prioritariamente  in
aumento di quelli previsti per le altre teste'  citate  tipologie  di
posti e solo in via subordinata a quelli previsti per i VFP1  il  cui
incarico/specializzazione sara' assegnato dalla Forza armata. 
    3. I candidati  che  hanno  proposto  domanda  di  partecipazione
esprimendo il  gradimento  anche  per  gli  incarichi  principali  di
«Elettricista  Infrastrutturale»  o  «Idraulico  Infrastrutturale»  o
«Muratore» o «Falegname» o  «Meccanico  di  mezzi  e  piattaforme»  o
«Fabbro», qualora utilmente inseriti anche nella graduatoria prevista
per i posti per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza
armata,  saranno  prioritariamente  convocati  per  coprire  i  posti
previsti   per   «Elettricista   Infrastrutturale»    o    «Idraulico
Infrastrutturale» o «Muratore» o «Falegname» o «Meccanico di mezzi  e
piattaforme» o «Fabbro». 
    4. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per i  due
blocchi del  presente  bando,  ferma  restando  la  previsione  degli
articoli 12 e 13. 
    5. Le graduatorie di merito di cui al presente  articolo  saranno
pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul  sito
internet del Ministero della difesa e nel  Giornale  Ufficiale  della
difesa       -       consultabile       nel       sito       internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx -  e   di
cio' sara' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.