Art. 6 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 17, comma 2 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 17 (Graduatorie di merito). (Omissis). 2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando: (omissis). Una volta terminata la suddetta procedura, la commissione esaminatrice procedera' all'assegnazione del Corpo (Stato maggiore o Capitanerie di porto) ai primi sei vincitori con le seguenti modalita': i suddetti vincitori saranno ripartiti, secondo l'ordine della graduatoria di merito, alternativamente tra il Corpo di Stato maggiore e il Corpo delle Capitanerie di porto fino al raggiungimento dei due posti previsti per il Corpo delle Capitanerie di porto, assegnando al primo in graduatoria il Corpo corrispondente alla desiderata espressa nella domanda di partecipazione; ultimata tale procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di Stato maggiore; qualora scorrendo la medesima graduatoria (sempre nell'ambito dei primi sei posti) la commissione individui un vincitore assegnato a un Corpo diverso da quello della desiderata espressa nella domanda di partecipazione, assegnera' all'interessato il Corpo richiesto solo se risulti, in ordine di graduatoria, un altro vincitore in una situazione opposta per la compensazione (es. un vincitore assegnato al Corpo delle Capitanerie di porto, ma richiedente il Corpo di Stato maggiore, sara' assegnato al Corpo di Stato maggiore solo se, nell'ambito dei primi sei posti, risultera' in ordine di graduatoria un altro vincitore assegnato al Corpo di Stato maggiore ma richiedente il Corpo delle Capitanerie di porto);»