Art. 6 
 
    Per i motivi indicati nelle  premesse  l'art.  17,  comma  2  del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del  23  aprile
2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
    «Art. 17 (Graduatorie di merito). 
    (Omissis). 
    2. Le graduatorie di cui al precedente comma  1  saranno  formate
secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando: 
      (omissis). 
    Una  volta  terminata  la  suddetta  procedura,  la   commissione
esaminatrice procedera' all'assegnazione del Corpo (Stato maggiore  o
Capitanerie  di  porto)  ai  primi  sei  vincitori  con  le  seguenti
modalita': 
      i suddetti vincitori saranno ripartiti, secondo l'ordine  della
graduatoria  di  merito,  alternativamente  tra  il  Corpo  di  Stato
maggiore e il Corpo delle Capitanerie di porto fino al raggiungimento
dei due posti previsti per  il  Corpo  delle  Capitanerie  di  porto,
assegnando al primo  in  graduatoria  il  Corpo  corrispondente  alla
desiderata espressa nella domanda di  partecipazione;  ultimata  tale
procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di  Stato
maggiore; 
      qualora scorrendo la medesima graduatoria  (sempre  nell'ambito
dei primi sei posti) la commissione individui un vincitore  assegnato
a un Corpo diverso da quello della desiderata espressa nella  domanda
di partecipazione, assegnera' all'interessato il Corpo richiesto solo
se risulti, in ordine di  graduatoria,  un  altro  vincitore  in  una
situazione opposta per la compensazione (es. un  vincitore  assegnato
al Corpo delle Capitanerie di porto, ma richiedente il Corpo di Stato
maggiore, sara'  assegnato  al  Corpo  di  Stato  maggiore  solo  se,
nell'ambito dei primi sei posti, risultera' in ordine di  graduatoria
un  altro  vincitore  assegnato  al  Corpo  di  Stato   maggiore   ma
richiedente il Corpo delle Capitanerie di porto);»