Art. 12 
 
                    Approvazione e pubblicazione 
                     della graduatoria di merito 
 
    1. Ciascuna commissione  esaminatrice  forma  la  graduatoria  di
merito  per  ciascun  profilo,  sulla  base  del   punteggio   totale
risultante dalla valutazione dei titoli dichiarati  e  del  punteggio
conseguito alla prova scritta e la trasmette al  Segretario  generale
per la Giustizia amministrativa per la relativa approvazione. 
    2. Qualora una  graduatoria  risultasse  incapiente  rispetto  ai
posti messi a concorso per un  profilo  in  un  Ufficio  giudiziario,
l'amministrazione potra'  coprire  i  posti  non  assegnati  mediante
scorrimento delle graduatorie dei  candidati  risultati  idonei,  non
vincitori, del medesimo profilo in un altro Ufficio  giudiziario;  lo
scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior
numero di idonei e, in  caso  di  pari  numero  di  idonei,  seguendo
l'ordine degli Uffici giudiziari come indicati all'articoli 1,  comma
2, del presente bando. 
    3. Con  apposito  provvedimento  del  Segretario  generale  della
Giustizia   amministrativa,   riconosciuta   la    regolarita'    del
procedimento, saranno approvate le graduatorie finali e, per ciascuna
sede,  dichiarati  i  vincitori  del   concorso,   sotto   condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione all'impiego. Il decreto del  Segretario  generale  della
Giustizia amministrativa sara' pubblicato sulla home  page  del  sito
internet     istituzionale     della     Giustizia     amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it).