Art. 8 Procedura concorsuale 1. La valutazione dei titoli e' espressa in trentesimi. I candidati che riportano un punteggio minimo pari a 21/30, sono ammessi alla prova scritta in ordine di punteggio, fino al raggiungimento del numero pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Laddove il numero di candidati con punteggio minimo di 21/30 sia inferiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo, sara' ammesso alla prova scritta, nel rispetto dell'ordine della valutazione conseguita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale a quello dell'ultimo degli ammessi. 2. Ai fini della votazione complessiva, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova scritta. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.