Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale. 
    2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale  da
pregiudicare l'efficienza e la  speditezza  dello  svolgimento  della
procedura di concorso, la Commissione esaminatrice puo' decidere,  su
proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove  d'esame  da
una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e
a correzione informatizzata, concernenti le materie e  gli  argomenti
di cui all'allegato  B,  parte  I.  I  quesiti  oggetto  della  prova
selettiva sono estratti da un archivio,  validato  dalla  Commissione
esaminatrice. Per lo svolgimento della prova  selettiva  i  candidati
sono distribuiti in turni successivi mediante  sorteggio,  effettuato
dalla  Commissione  esaminatrice,  della  lettera  di  inizio   delle
convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno,  nell'ora
e nella sede stabiliti per la prova selettiva  comporta  l'esclusione
automatica dal concorso. La prova selettiva e' valutata  partendo  da
base 60 con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata  e  di
0,8 punti per ogni risposta  omessa.  Il  punteggio  riportato  nella
prova selettiva e' comunicato agli interessati mediante pubblicazione
di elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1.