Art. 7 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale. 2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale da pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della procedura di concorso, la Commissione esaminatrice puo' decidere, su proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove d'esame da una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie e gli argomenti di cui all'allegato B, parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva e' valutata partendo da base 60 con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva e' comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1.