Art. 12 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a): a) valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3, comma l e dichiarati in domanda, come specificato nell'articolo 3, comma 7, lettera h) (VFP1/VFP4 in servizio), i) (civili), dai soli candidati che abbiano riportato il giudizio di idoneita' a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d); b) attribuira' ai candidati cui ne riconoscera' titolo un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: «B», per i candidati, di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 1; «C», per i candidati, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 1; «D» ed «E», a fattor comune per tutte le categorie di candidati di cui all'art. 1, comma 1. 2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalita' di valutazione dei titoli di cui al precedente comma 1, sara' pubblicato nel sito www.carabinieri.it