Art. 4 
 
Domanda di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami,  unitamente
ai  documenti  di  rito,  al  Collegio  di  appartenenza,  il   quale
provvedera' agli adempimenti  previsti  dall'art.  7  della  presente
ordinanza. 
    2. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui
al precedente comma 1 secondo una delle seguenti modalita': 
      a) tramite posta  elettronica  certificata -  PEC  fa  fede  la
stampa che documenta l'inoltro della PEC; 
      b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    5.  A  norma  dell'art.  12  del   Regolamento   le   commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti prescritti per  l'ammissione  agli  esami  e  vigilano  sul
regolare svolgimento delle prove. 
    Nei casi in cui venga  accertata  la  mancanza  o  la  irregolare
documentazione di  uno  dei  requisiti  indicati  nell'art.  2  della
presente  ordinanza  o  nei  casi  in  cui  si  verifichino  frodi  o
comportamenti contrari alle norme relative ai  doveri  dei  candidati
durante lo  svolgimento  delle  prove,  le  commissioni  esaminatrici
dispongono con  provvedimento  motivato  l'annullamento  della  prova
eventualmente gia' sostenuta e l'esclusione degli  interessati  dagli
esami.