Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art.  1  possono  partecipare
concorrenti di entrambi i  sessi,  che  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,
comma 1: 
      a) siano cittadini italiani; 
      b)  non  abbiano  superato  il   giorno   di   compimento   del
trentacinquesimo anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti  di  eta'
previsti dalle vigenti disposizioni  di  legge  per  l'ammissione  ai
pubblici impieghi non trovano applicazione; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso della: 
        laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41), di diploma
di  abilitazione  professionale  e  iscritti   al   relativo   ordine
professionale per i partecipanti al  concorso  di  cui  al  comma  1,
lettera a), del precedente articolo; 
        laurea  magistrale   in   scienze   biologiche   (LM-06)   ed
equipollenti,  dell'iscrizione  al  relativo  Albo   e   abilitazione
all'esercizio della professione per i partecipanti al concorso di cui
al comma 1, lettera b), del precedente articolo; 
        laurea  in   odontoiatria   e   protesi   dentaria   (LM-46),
dell'abilitazione all'esercizio della professione  ed  iscrizione  al
relativo ordine professionale per i partecipanti al concorso  di  cui
al comma 1, lettera c), del precedente articolo; 
        laurea magistrale  in  psicologia  (LM  51),  dell'iscrizione
all'Albo  degli  psicologi   e   abilitazione   all'esercizio   della
professione per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera
d), del precedente articolo. 
      Saranno ritenuti validi i diplomi di laurea conseguiti  secondo
i precedenti ordinamenti in virtu' delle corrispondenze indicate  dal
decreto interministeriale 9 luglio  2009.  Saranno  inoltre  ritenute
valide le lauree che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso
al  pubblico  impiego,  sono   dichiarate   equipollenti   a   quelle
suindicate. In caso di equipollenza, gli interessati avranno cura  di
allegare alla domanda di partecipazione, con  le  modalita'  indicate
nel comma 3 dell'art. 4, la relativa attestazione. 
      La  partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che   hanno
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto  e'  subordinata
al   riconoscimento,   da   parte   delle    competenti    autorita',
dell'equivalenza o  equipollenza  del  titolo  stesso.  All'uopo  gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
al  concorso,   con   le   modalita'   sopraindicate,   la   relativa
attestazione. Il  candidato  che  non  sia  ancora  in  possesso  del
provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra'  dichiarare  nella
domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo secondo le norme previste per il servizio  di  leva,  abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile); 
      g) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria  che  intervenga
fino  al  conseguimento  della  nomina  a  sottotenente  in  servizio
permanente deve essere segnalata con immediatezza  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5, comma 3; 
      h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali  dell'Aeronautica
militare, da accertarsi con le modalita'  prescritte  dai  successivi
articoli 10 e 11. Il riconoscimento del possesso  di  tale  idoneita'
dovra'  comunque  avvenire  entro  la  data  di  approvazione   della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13. 
    3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di  cui  alla  lettera  b),  dovranno
essere mantenuti sino al conferimento della nomina a sottotenente  in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.