Art. 14 Valutazione titoli 1. La commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, assegnando ai medesimi un massimo di 10 (dieci) punti. I titoli da valutare e i relativi punteggi da attribuire sono riportati nella tabella in allegato «G» che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa cosi' come disposto dal precedente art. 5, comma 4 del presente decreto. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 18 del presente decreto, da parte del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito. 3. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform resource locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova di efficienza fisica di cui al precedente art. 11, comma 3. del presente decreto.