Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (un
unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)  dei
documenti/autocertificazioni che intendono  o  devono  allegare  alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 14, ovvero quelle attestanti  l'equiparazione  del
titolo di studio posseduto, qualora  conseguito  all'estero,  nonche'
quelle  attestanti  eventuali  titoli  di  preferenza.  E'  cura  del
candidato  assegnare  a  tale  file   il   nome   corrispondente   al
certificato/attestazione   nello   stesso    contenute    (ad    es.:
titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). 
    3. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  della  stessa.
Terminata  la  compilazione  i  candidati  procedono  all'inoltro  al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente  -  8  -  aggiornata  a  seguito  di  integrazioni  e/o
modifiche da  parte  dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo
utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile  per
le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,
consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 
    4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti  di  partecipazione,   l'Universita'   presso   cui   hanno
conseguito   il   titolo   di   studio   costituente   requisito   di
partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e  i  titoli
che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. 
    5. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte  conclude
la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei  dati
sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito
e/o preferenziali. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a  quelli  di  mancata  operativita'   del   sistema.   Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto  dal  successivo
art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
indicata al precedente art. 2. 
    8. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il Personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato nel portale  dei  concorsi  nonche'
nel sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni  adottate  al
riguardo. 
    9. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.