Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla
data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle  domande,
indicato nel successivo art. 3, comma 1: 
      a. abbiano compiuto il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno.  Per
coloro che abbiano  prestato  servizio  militare  il  limite  massimo
d'eta' e'  elevato  a  ventotto  anni.  Per  i  soli  candidati  alla
specialita' canottaggio, il limite di eta' e' elevato a  trentacinque
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      b.  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c. godano dei diritti civili e politici; 
      d. siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      f. abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      g.  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      h. non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna  o  con  il
beneficio della non menzione; 
      i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j. non siano  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      k.  se  militari,   non   siano   sottoposti   a   procedimento
disciplinare  conseguente  a  procedimento  penale  per  delitto  non
colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata
ai sensi dell'art. 530 del  codice  di  procedura  penale,  ossia  di
assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero  perche'  l'imputato
non lo ha commesso; 
      l. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il  1º  gennaio
2020 e  la  data  di  scadenza  della  presentazione  delle  domande,
indicato nell'art. 3, comma 1, nella  disciplina/specialita'  per  la
quale intendono concorrere, risultati agonistici  di  livello  almeno
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle federazioni sportive nazionali  affiliate  al  CONI,  la  cui
valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art.
5, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8.
Per i titoli di manifestazioni con  cadenza  pluriennale  (Olimpiadi,
mondiali, europei, giochi del  mediterraneo,  universiadi),  oltre  a
quelli acquisiti nel  suddetto  periodo  temporale,  sono  valutabili
anche  quelli  acquisiti  antecedentemente  al  1º  gennaio  2020  se
relativi  all'ultima  edizione   della   manifestazione   pluriennale
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della
domanda; 
      m. essere riconosciuti «atleta  di  interesse  nazionale»,  dal
Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e/o  dalle  federazioni
sportive nazionali affiliate al CONI. 
    2. Il conferimento della  nomina  ai  vincitori  del  concorso  e
l'ammissione  dei  medesimi  al   previsto   corso   formativo   sono
subordinati: 
      a. al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica  e
attitudinale da accertarsi con le  modalita'  di  cui  ai  successivi
articoli 6 e 7; 
      b.  al  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      c. al non trovarsi in situazioni comunque non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 
    3. I requisiti di partecipazione al concorso, ai sensi  dell'art.
4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005  e  successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle  domande  indicato  al  successivo  art.  3  e
mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla  data  di  effettiva
immissione nel ruolo degli appuntati e carabinieri quale  atleta  del
centro sportivo dell'Arma  dei  carabinieri,  fermo  restando  quanto
previsto in tema di esclusioni dal successivo  art.  12,  nonche'  di
espulsione  in  qualsiasi  momento  dal  corso  formativo,  a   mente
dell'art. 599 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90 e del regolamento per le scuole allievi carabinieri.