Art. 20 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
predispone  distinte  graduatorie  finali  di  merito  per   ciascuna
categoria e specializzazione dei  contingenti  ordinario  e  di  mare
nonche' per i posti riservati ai  possessori  dell'attestato  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali selettive previste per il  comparto/specializzazione  per
la quale concorrono. 
    3. Le graduatorie finali  di  merito  degli  idonei  al  concorso
saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo di  merito
conseguito dai  concorrenti  calcolato  sommando  i  seguenti  valori
numerici: 
      a)  punto  di  merito   ottenuto   nella   prova   scritta   di
preselezione; 
      b) eventuale punteggio incrementale  ottenuto  nelle  prove  di
efficienza fisica; 
      c) se previsto, eventuale punteggio incrementale ottenuto  alla
fase di accertamento dell'idoneita' al servizio  «Anti  terrorismo  e
pronto impiego (A.T.P.I.)»; 
      d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di  uno
o piu' titoli. 
    4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si  terra'
conto - per quanto compatibili - dei titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto  di
cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013  n.  69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in  assenza  di
titoli di preferenza, sara' preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della  legge  15  maggio
1997 n. 127, come modificato dall'art. 2, comma  9,  della  legge  16
giugno 1998, n. 191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne  attesta  il  possesso,  siano  stati  prodotti
secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3. 
    5. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza vengono approvate le graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori  i  candidati  che,  nell'ordine  delle  stesse,
risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 
    6. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta', una o  piu'  prove  e  accertamenti  di  cui  agli
articoli 12, 13, 15  e  16,  nell'ambito  del  primo  concorso  utile
successivo alla cessazione di tale stato  di  temporaneo  impedimento
saranno: 
      a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine  di  punteggio  di
merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito  della  presente
procedura  reclutativa  e,  se  nominate  vincitrici,  avviate   alla
frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso
cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del   presente   concorso   e
l'iscrizione in  ruolo  avverra'  secondo  quanto  previsto  all'art.
14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  e  successive
modificazioni.   Gli   effetti   economici   della   nomina   saranno
riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista  per  i
militari  appartenenti  al   corso   di   formazione   effettivamente
frequentato. 
    7. Qualora per mancanza di candidati idonei  non  possano  essere
ricoperti, in tutto o in parte, i posti: 
      a) riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,  le
unita' resesi disponibili saranno rispettivamente devolute agli altri
candidati iscritti nelle graduatorie finali  di  merito  relative  ai
posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera (a), punto (2); 
      b) del contingente ordinario  riservati  alla  specializzazione
A.T.P.I.,  gli  stessi  sono  conferiti  in   aumento   al   medesimo
contingente e ripartiti nella misura percentuale stabilita  dall'art.
703 del Codice dell'ordinamento militare; 
      c) riservati ai volontari delle Forze armate, le unita'  resesi
disponibili nell'ambito: 
        1) del contingente ordinario sono: 
          a) equamente ripartite e/o conferite in  aumento  ai  posti
messi  a  concorso  per  la  medesima   categoria   nell'ambito   del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': 
          specializzazione nocchiere; 
          specializzazione motorista navale; 
          specializzazione operatore di sistema; 
          b) laddove cosi' non ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati per il medesimo contingente  ordinario  ai  cittadini
italiani che concorrono  per  i  posti  destinati  al  personale  non
specializzato  e,  qualora  ulteriormente  non  ricoperte,  equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso  per  la
medesima categoria  del  contingente  di  mare  secondo  l'ordine  di
priorita' di cui al precedente punto (a); 
        2) del contingente di mare sono: 
          a) conferite in aumento ai posti a concorso riservati  alla
medesima categoria delle restanti specializzazioni; 
          b) laddove cosi' non ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati alla medesima categoria nell'ambito  del  contingente
ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte, nell'ordine: 
          equamente ripartite  e/o  conferite  in  aumento  ai  posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai cittadini italiani
secondo priorita' di cui al precedente punto (1)(a); 
          ai posti destinati, nell'ambito del contingente  ordinario,
ai cittadini  italiani  che  concorrono  per  i  posti  destinati  al
personale non specializzato; 
      d)  destinati  ai  cittadini   italiani,   le   unita'   resesi
disponibili nell'ambito: 
        1)  del  contingente   ordinario   per   il   personale   non
specializzato sono: 
          a) equamente ripartite e/o conferite in  aumento  ai  posti
messi  a  concorso  per  la  medesima   categoria   nell'ambito   del
contingente di  mare  secondo  l'ordine  di  priorita'  di  cui  alla
precedente lettera c), punto (1)(a): 
          (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite  in  aumento  ai
posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai  volontari
delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte,  equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale
ultima categoria nell'ambito del contingente di mare, sempre  secondo
l'ordine di priorita'  di  cui  alla  precedente  lettera  c),  punto
(1)(a); 
        2) del contingente di mare sono: 
          a) conferite in aumento ai posti a concorso riservati  alla
medesima categoria delle restanti specializzazioni; 
          b) laddove cosi' non ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati ai cittadini italiani che concorrono per i posti  non
specializzati del contingente ordinario e, qualora ulteriormente  non
ricoperte, nell'ordine: 
          equamente ripartite  e/o  conferite  in  aumento  ai  posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare,  ai  volontari  delle
Forze armate secondo la priorita' di cui alla precedente lettera  c),
punto (1)(a); 
          ai posti destinati, nell'ambito del contingente  ordinario,
ai volontari delle Forze armate. 
    8. Le graduatorie  sono  rese  note  con  avviso  pubblicato  sul
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, sulla  rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile  n.  51  -  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.