Art. 10 
 
Documentazione da  presentare  dopo  l'assegnazione  delle  borse  di
                               studio 
 
    La Banca d'Italia comunichera' agli assegnatari  delle  borse  di
studio la  documentazione  da  presentare,  indicandone  modalita'  e
termini di invio. 
    Nell'ambito della documentazione che dovra' essere  fornita  sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: 
      relative all'esistenza o meno di condanne penali,  di  sentenze
di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a  misure
di sicurezza nonche' di carichi pendenti; 
      di  conformita'  all'originale  ovvero  di  veridicita'   della
documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), b), d),  e)  e
h) allegata alla domanda. 
    La Banca d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  procedere  alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.  2  del  presente
bando, come dichiarati e documentati dagli interessati. Le  eventuali
difformita' riscontrate rispetto a quanto  dichiarato  o  documentato
vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria. 
    L'accertamento del mancato possesso di uno o piu'  dei  requisiti
di partecipazione e/o le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto   dichiarato    o    documentato    comportano    la    revoca
dell'assegnazione  della  borsa  di  studio  e  precludono  anche  la
possibilita' di essere chiamati a sostenere la prova d'esame  di  cui
al successivo art. 12.