Art. 7 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici della  autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nell'espletamento  della
prova   scritta,   da    personale    individuato    dal    Ministero
dell'istruzione. 
    2.  Il  candidato  diversamente  abile  deve  specificare,  nella
domanda di partecipazione al concorso, la  richiesta  di  ausili  e/o
tempi aggiuntivi eventualmente necessari  per  lo  svolgimento  della
prova. Lo stato di disabilita' dovra' essere  attestato  da  apposita
dichiarazione resa dalla Commissione  medico  legale  dell'A.S.L.  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  mediante
posta elettronica certificata a norma  dell'art.  5,  contestualmente
alla domanda di partecipazione al concorso ovvero  entro  un  congruo
termine e comunque non oltre i venti giorni successivi alla  data  di
scadenza della presentazione della domanda. 
    3. Il candidato, al momento della presentazione della domanda  di
partecipazione al concorso,  prende  visione  dell'informativa  sulla
privacy richiamata all'art. 6,  comma  1,  lettera  m),  inerente  il
trattamento dei dati personali, anche relativi all'eventuale presenza
di disabilita', anche temporanee (categorie particolari  di  dati  di
cui all'art. 9 GDPR). 
    4. La dichiarazione di cui al precedente comma 2, che attesta  lo
stato di  disabilita',  dovra'  esplicitare  le  limitazioni  che  la
disabilita'  determina  in  funzione  delle  prove  di  concorso.  La
concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della Commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della  documentazione  prodotta  e  sull'esame  obiettivo   di   ogni
specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei  tempi
richiesti, non consentira' all'Amministrazione  di  organizzarsi  per
tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    5.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le  modalita'  indicate
sul sito dell'Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia, http://usrfvg.gov.it