Art. 10 Fasi della procedura concorsuale 1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, si articola nelle seguenti fasi: a) valutazione dei titoli - punteggio massimo attribuibile 30/30; b) prova orale - punteggio massimo attribuibile 30/30; c) attivita' di lavoro e formazione - punteggio massimo attribuibile 30/30; d) prova scritta - punteggio massimo attribuibile 30/30. 2. Ciascuna commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi. 3. L'assenza alle prove concorsuali, qualunque ne sia la causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso. 4. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali verranno rese note mediante apposito avviso, da pubblicarsi sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. 5. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di espletamento delle prove verranno definite dalle commissioni e fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 6. L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.