Art. 10 
 
                  Fasi della procedura concorsuale 
 
    1. La procedura  concorsuale,  in  ordine  a  ciascun  codice  di
concorso di cui all'art. 1, si articola nelle seguenti fasi: 
      a) valutazione dei  titoli  -  punteggio  massimo  attribuibile
30/30; 
      b) prova orale - punteggio massimo attribuibile 30/30; 
      c)  attivita'  di  lavoro  e  formazione  -  punteggio  massimo
attribuibile 30/30; 
      d) prova scritta - punteggio massimo attribuibile 30/30. 
    2. Ciascuna commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i  relativi
punteggi. 
    3. L'assenza alle prove concorsuali, qualunque ne sia  la  causa,
anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la
tutela   della   salute   pubblica   a   fronte   della    situazione
epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso. 
    4. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali  verranno  rese
note mediante apposito avviso, da pubblicarsi  sulla  piattaforma  di
cui all'art. 5,  comma  1,  almeno  dieci  giorni  prima  della  data
stabilita per lo svolgimento delle stesse. 
    5.  Ulteriori   comunicazioni   concernenti   le   modalita'   di
espletamento  delle  prove  verranno  definite  dalle  commissioni  e
fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da  pubblicarsi  sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 
    6. L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia  riserva  in
ordine al possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  dal
bando.