Art. 11 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La valutazione dei titoli precede la prova orale. Il punteggio
da attribuire ai titoli e' espresso in trentesimi. 
    2. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando e devono  essere
dichiarati nella domanda di ammissione. I  titoli  non  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno  presi
in considerazione. 
    3. Le commissioni valutano solo i titoli  completi  di  tutte  le
informazioni  necessarie  per  la  valutazione,  sulla   base   delle
dichiarazioni rese dal  candidato  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. Ciascuna commissione esaminatrice puo' richiedere integrazioni
documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai  titoli
dichiarati. 
    5. Gli elenchi dei  candidati,  stilati  per  ciascun  codice  di
concorso  di  cui  all'art.  1,  con  l'indicazione   del   punteggio
conseguito  e  dell'ammissione  alla  prova   orale,   vengono   resi
disponibili sulla piattaforma digitale di cui all'art.  5,  comma  1.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    6. I titoli valutabili non possono  superare  il  valore  massimo
complessivo di punti 30, ripartiti tra titoli accademici e di  studio
(massimo 10 punti) e titoli professionali e abilitazioni (massimo  20
punti complessivi), sulla base dei punteggi  attribuibili  a  ciascun
titolo, secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella A. 
    7. I titoli di  studio  universitari,  ai  quali  possono  essere
attribuiti complessivamente 10 punti, sono valutabili  esclusivamente
se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, Universita'
non statali legalmente riconosciute,  nonche'  istituzioni  formative
pubbliche  o  private,  autorizzate  e/o  accreditate  dal  Ministero
dell'universita' e della  ricerca,  costituite  anche  in  consorzio,
ovvero, ove si tratti di titoli di studio stranieri, se  riconosciuti
equivalenti secondo la normativa vigente. 
    8. Le  abilitazioni  professionali,  per  le  quali  puo'  essere
attribuito un punteggio complessivo di 10 punti, sono  valutate  solo
se conseguite previo superamento di esame di Stato, per sostenere  il
quale e' stato  richiesto  uno  dei  titoli  di  studio  universitari
richiesti dal bando per l'ammissione  al  concorso.  Le  abilitazioni
professionali conseguite all'estero saranno valutate ove riconosciute
equivalenti secondo la normativa vigente. 
    9. Per la valutazione dei titoli di carriera e  di  servizio,  ai
quali  possono  essere  attribuiti  complessivamente  10  punti,   in
aggiunta ai criteri individuati nell'allegata tabella A, si applicano
i seguenti principi: 
      a) le  frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione  mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni; 
      b) in caso di servizi o rapporti di  lavoro  contemporanei,  e'
valutato quello piu' favorevole al candidato; 
      c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini  temporali
di inizio e fine  di  ciascun  rapporto  di  lavoro  subordinato,  di
consulenza o di collaborazione professionale,  saranno  valutati,  in
carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del  mese;  in
carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.