Art. 11 Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli precede la prova orale. Il punteggio da attribuire ai titoli e' espresso in trentesimi. 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando e devono essere dichiarati nella domanda di ammissione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno presi in considerazione. 3. Le commissioni valutano solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Ciascuna commissione esaminatrice puo' richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli dichiarati. 5. Gli elenchi dei candidati, stilati per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, con l'indicazione del punteggio conseguito e dell'ammissione alla prova orale, vengono resi disponibili sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 6. I titoli valutabili non possono superare il valore massimo complessivo di punti 30, ripartiti tra titoli accademici e di studio (massimo 10 punti) e titoli professionali e abilitazioni (massimo 20 punti complessivi), sulla base dei punteggi attribuibili a ciascun titolo, secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella A. 7. I titoli di studio universitari, ai quali possono essere attribuiti complessivamente 10 punti, sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, Universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'universita' e della ricerca, costituite anche in consorzio, ovvero, ove si tratti di titoli di studio stranieri, se riconosciuti equivalenti secondo la normativa vigente. 8. Le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere attribuito un punteggio complessivo di 10 punti, sono valutate solo se conseguite previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso. Le abilitazioni professionali conseguite all'estero saranno valutate ove riconosciute equivalenti secondo la normativa vigente. 9. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, ai quali possono essere attribuiti complessivamente 10 punti, in aggiunta ai criteri individuati nell'allegata tabella A, si applicano i seguenti principi: a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato; c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, di consulenza o di collaborazione professionale, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.