Art. 12 Prova orale 1. Sono ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato, nella valutazione dei titoli di cui all'art. 11, una votazione minima pari a 21/30 (ventuno/trentesimi). Ove il numero di candidati con votazione minima di 21/30 sia inferiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascun profilo, saranno ammessi alla prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a quattro volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 2. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova, ed il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara' pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, sulla piattaforma di cui all'art. 5 comma 1, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 3. La prova orale, distinta per codice di concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare, nell'ambito del quale e' valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonche' di un'adeguata conoscenza della lingua inglese, ed e' volta ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati sulle seguenti materie: codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile: a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; d) diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) diritto del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) contabilita' pubblica; h) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; i) elementi di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca; codice 02 - funzionario per la comunicazione e per l'informazione: a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) elementi di diritto del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) teoria e tecniche della comunicazione pubblica; h) comunicazione e marketing; i) normativa in materia di protezione dei dati personali; l) normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; m) pubbliche relazioni e comunicazione: contenuti della professione e strumenti operativi; n) legislazione relativa all'attivita' di informazione e comunicazione pubblica; o) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; p) elementi di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca; codice 03 - funzionario informatico - statistico: a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) elementi di diritto del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; h) elementi di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca; i) norme in materia di amministrazione digitale, e-government e dematerializzazione; l) metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big Data), con particolare riferimento agli strumenti software necessari all'elaborazione; m) metodologie e strumenti di Project Management, con particolare riferimento alla data science; n) sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla Data Privacy; o) semantica ed ontologie per la gestione delle informazioni; p) Machine Learning e servizi cognitivi; q) Text Mining, Natural Language Processing; r) cenni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolar riferimento al cloud computing e alle connesse tematiche di sicurezza; s) analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi di Data Mining e Business Intelligence, sistemi web; t) tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi di business; u) tecniche statistiche a supporto del Data Science. 4. La prova orale si svolgera' in presenza, salvo che la situazione epidemiologica e le disposizioni di contenimento del contagio non lo consentano. In tal caso, la prova potra' svolgersi in videoconferenza, garantendo, comunque, l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 5. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti, con un valido documento di riconoscimento in corso di validita'. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilite, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporteranno l'esclusione dal concorso. 6. La prova orale e' valutata in trentesimi e si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 7. Ciascuna commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, ciascuna commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario di ciascuna commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame e pubblicato sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 9. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di espletamento della prova verranno definite da ciascuna commissione e fornite ai candidati mediante l'avviso di cui al comma 2.