Art. 13 
 
      Graduatorie provvisorie. Attivita' di lavoro e formazione 
 
    1. Al termine dei lavori  di  ciascuna  commissione  esaminatrice
relativi alle fasi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 10
e sulla base dei punteggi conseguiti, e' formata, per ciascun  codice
di concorso di cui all'art.  1,  una  graduatoria  provvisoria,  alla
quale si applica il primo periodo del comma 5-ter  dell'art.  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Il direttore  generale  del  personale,  del  bilancio  e  dei
servizi strumentali, riconosciuta la regolarita' delle predette  fasi
procedimentali,  approva,  con  proprio   decreto,   le   graduatorie
provvisorie di cui al comma 1, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti prescritti. 
    3. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate, per ciascun codice
di concorso di cui all'art. 1,  sulla  piattaforma  digitale  di  cui
all'art.     5,     comma     1,      disponibile      all'indirizzo:
https://concorsi.mur.gov.it    raggiungibile    anche    dal     sito
istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca. Di tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    4. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
riserva e/o di preferenza di cui all'art. 2 del presente bando,  gia'
espressamente dichiarati nella domanda  di  ammissione  al  concorso,
deve  presentare   o   far   pervenire,   utilizzando   le   apposite
funzionalita' della  piattaforma  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  i
relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Nella  dichiarazione
sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i  titoli
di cui al comma 4, n. 18) ed al comma 5, lettera a) dell'art.  5  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento  del
titolo di preferenza e la data di emissione. 
    5. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive  deve  risultare
il possesso dei titoli di  riserva  e  di  preferenza  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    6. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    7.  I  candidati  che   risultano   utilmente   collocati   nelle
graduatorie di cui al comma 1 sono assunti,  nel  limite  massimo  di
centoventicinque unita', nell'area III, posizione economica  F1,  del
comparto funzioni centrali, con contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato della durata di centoventi giorni,  ai  fini  dello
svolgimento dell'attivita' di lavoro e  formazione,  ai  sensi  della
normativa legislativa e contrattuale vigente. 
    8. La formazione pratica accompagnera' quella  teorica  nell'arco
dell'intero percorso e fornira' agli interessati  gli  strumenti  per
poter affrontare le problematiche operative inerenti  alla  posizione
lavorativa  ricoperta  e  alle  attivita'  specialistiche  specifiche
nell'ambito della struttura di assegnazione. 
    9. Il periodo di attivita' di lavoro e formazione  e'  sottoposto
ad  una  valutazione  finale,  espressa  in   trentesimi.   Ai   fini
dell'ammissione alla successiva prova scritta, i  candidati  dovranno
riportare una votazione non inferiore a  21/30  (ventuno/trentesimi).
La votazione e' attribuita  a  ciascun  candidato  dalle  commissioni
esaminatrici, sulla base di una valutazione effettuata, ad esito  del
periodo  di  lavoro  e  formazione,  dal  direttore  generale   della
struttura cui fa  capo  l'ufficio  cui  il  candidato  e'  assegnato,
sentito il dirigente dell'ufficio medesimo. 
    10. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro  subordinato  a
tempo determinato ai fini dello svolgimento dell'attivita' di  lavoro
e formazione, si applica  la  disciplina  normativa  prevista  per  i
lavoratori a tempo  determinato.  Ai  sensi  dell'art.  55  del  CCNL
funzioni centrali triennio 2016-2018,  sottoscritto  il  12  febbraio
2018, i vincitori sono sottoposti ad  un  periodo  di  prova  fissato
nella durata di due settimane.