Art. 15 Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive 1. Le graduatorie definitive, per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, sono formate, al termine delle operazioni di correzione della prova scritta, sulla base della somma dei punteggi conseguiti nelle diverse fasi concorsuali di cui all'art. 10, comma 1. 2. Il direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, al termine dei lavori delle commissioni esaminatrici, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, le graduatorie definitive dei vincitori, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 2. 3. Le graduatorie definitive dei vincitori del concorso sono pubblicate, per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, disponibile all'indirizzo: https://concorsi.mur.gov.it raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».