Art. 15 
 
              Formazione, approvazione e pubblicazione 
                    delle graduatorie definitive 
 
    1. Le graduatorie definitive, per ciascun codice di  concorso  di
cui  all'art.  1,  sono  formate,  al  termine  delle  operazioni  di
correzione della prova scritta, sulla base della somma  dei  punteggi
conseguiti nelle diverse fasi concorsuali di cui all'art.  10,  comma
1. 
    2. Il direttore  generale  del  personale,  del  bilancio  e  dei
servizi  strumentali,  al  termine  dei  lavori   delle   commissioni
esaminatrici,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento   del
concorso,   approva   con   proprio   decreto,    sotto    condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti, le graduatorie definitive
dei vincitori, tenuto conto delle riserve di posti e,  a  parita'  di
merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 2. 
    3. Le graduatorie definitive  dei  vincitori  del  concorso  sono
pubblicate, per ciascun codice di concorso di cui all'art.  1,  sulla
piattaforma  digitale  di  cui  all'art.  5,  comma  1,   disponibile
all'indirizzo: https://concorsi.mur.gov.it  raggiungibile  anche  dal
sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca. Di
tale pubblicazione e' data notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami».