Art. 2 Riserve di posti e preferenze 1. In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In materia di titoli di preferenza si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 2. Si applica la riserva di posti a favore delle categorie protette ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, determinata in una unita' di personale, da inquadrare con il profilo di funzionario amministrativo - giuridico - contabile, ferma restando la verifica dell'effettiva entita' della scopertura della quota d'obbligo all'atto di formulazione delle graduatorie di cui all'art. 13. 3. Si applicano, inoltre, le riserve di cui agli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare, nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo. 4. Le riserve di posti, in applicazione della normativa vigente, nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione delle graduatorie di cui all'art. 13 nel limite massimo del 50 per cento dei posti. La predetta percentuale e' prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria e in subordine alla quota di riserva facoltativa. 5. Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui all'art. 13, a parita' di merito, vengono valutati i titoli di preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 7. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, a parita' di merito e di titoli, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 8. Costituisce titolo di preferenza lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. 9. A parita' di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 10. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 11. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 12. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.