Art. 2 
 
                    Riserve di posti e preferenze 
 
    1.  In  materia  di  titoli  di  preferenza   si   applicano   le
disposizioni previste dall'art. 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In materia di titoli di  preferenza
si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art.  3,  comma  7,
della legge 15 maggio 1997, n.  127,  come  modificato  dall'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di  cui  all'art.  73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    2. Si applica la  riserva  di  posti  a  favore  delle  categorie
protette ai sensi dell'art. 3 della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,
determinata in una unita' di personale, da inquadrare con il  profilo
di funzionario amministrativo - giuridico - contabile, ferma restando
la verifica  dell'effettiva  entita'  della  scopertura  della  quota
d'obbligo all'atto di formulazione delle graduatorie di cui  all'art.
13. 
    3. Si applicano, inoltre, le riserve di cui agli  articoli  1014,
comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, concernente il  Codice  dell'ordinamento  militare,  nei
limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo. 
    4. Le riserve di posti, in applicazione della normativa  vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente  all'atto
della formulazione delle graduatorie di cui all'art.  13  nel  limite
massimo del 50 per  cento  dei  posti.  La  predetta  percentuale  e'
prioritariamente destinata alle quote di riserva  obbligatoria  e  in
subordine alla quota di riserva facoltativa. 
    5. Ai fini della compilazione delle graduatorie di  cui  all'art.
13, a parita' di merito, vengono valutati i titoli di  preferenza  ai
sensi  dell'art.  5,  comma  4  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    7. Costituisce, altresi', titolo  di  preferenza,  a  parita'  di
merito e di titoli, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso
gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73,  comma   14,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9  agosto
2013, n. 98. 
    8. Costituisce titolo di preferenza lo svolgimento  del  servizio
civile universale completato senza demerito, ai sensi  dell'art.  18,
comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. 
    9. A parita' di merito e di titoli,  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    10. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    11.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva,  nonche'  i  titoli  di
preferenza, per poter essere oggetto di  valutazione,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    12. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.