Art. 20 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca  si  riserva  la
facolta' di annullare o  revocare  il  presente  bando  di  concorso,
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche'  le
connesse attivita' di  assunzione,  modificare,  fino  alla  data  di
assunzione dei vincitori,  il  numero  dei  posti  in  aumento  o  in
decremento, sospendere  l'assunzione  dei  vincitori  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  anche   in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o  in  parte,  o  imponessero  di  differire  o
ritardare assunzioni di personale. 
    2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando,  valgono
le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale. 
      Roma, 8 ottobre 2021 
 
                                      Il direttore generale: Lo Surdo