Art. 7 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici della  autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nell'espletamento  della
prova scritta, da personale individuato dall'Amministrazione. 
    2.  Il  candidato  diversamente  abile  deve  specificare,  nella
domanda di partecipazione al concorso, la  richiesta  di  ausili  e/o
tempi aggiuntivi eventualmente necessari  per  lo  svolgimento  della
prova scritta. Lo stato di disabilita'  dovra'  essere  attestato  da
apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione   medico   legale
dell'A.S.L. di riferimento o  da  struttura  pubblica  equivalente  e
trasmessa,  con  le  modalita'  indicate  nella  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 1, contestualmente alla domanda  di  partecipazione
al concorso ovvero entro un congruo termine e comunque  non  oltre  i
venti giorni successivi alla data di pubblicazione delle  graduatorie
provvisorie di cui all'art. 13. 
    3. Il candidato, al momento della presentazione della domanda  di
partecipazione al concorso,  prende  visione  dell'informativa  sulla
privacy di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  p)  ed  autorizza  il
titolare ed  i  responsabili  al  trattamento  dei  dati  concernenti
l'eventuale presenza  di  disabilita',  anche  temporanee  (categorie
particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR). 
    4. La dichiarazione di cui  al  comma  2  del  presente  articolo
dovra' esplicitare le limitazioni che  la  disabilita'  determina  in
funzione delle prove di concorso. La concessione ed  assegnazione  di
ausili e/o  tempi  aggiuntivi  ai  candidati  che  ne  abbiano  fatto
richiesta  sara'  determinata   ad   insindacabile   giudizio   delle
commissioni esaminatrici sulla scorta della documentazione esibita  e
sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il  mancato  inoltro  di
tale   documentazione,   nei   tempi   richiesti,   non   consentira'
all'Amministrazione  di  organizzarsi  per   tempo   e   di   fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    5.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  di  cui  al  comma  2,  che
potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi  aggiuntivi,
potranno  essere  segnalate  secondo  le  modalita'  indicate   nella
piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.