Art. 7 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova scritta, da personale individuato dall'Amministrazione. 2. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova scritta. Lo stato di disabilita' dovra' essere attestato da apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa, con le modalita' indicate nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso ovvero entro un congruo termine e comunque non oltre i venti giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui all'art. 13. 3. Il candidato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, prende visione dell'informativa sulla privacy di cui all'art. 6, comma 1, lettera p) ed autorizza il titolare ed i responsabili al trattamento dei dati concernenti l'eventuale presenza di disabilita', anche temporanee (categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR). 4. La dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio delle commissioni esaminatrici sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 5. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 2, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le modalita' indicate nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.