Art. 13 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto conto della  specialita'  della  procedura  e  della
necessita'   della   uniformita'   della   stessa   - la   disciplina
regolamentare  in   materia   di   concorsi   delle   amministrazioni
destinatarie del presente bando, ove prevista. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4.  In  qualsiasi  momento   della   procedura   concorsuale   il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, con provvedimento motivato, puo' disporre  l'esclusione
dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la  mancata  o
incompleta presentazione della documentazione  prevista  o  in  esito
alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. 
    5.   Le    amministrazioni    destinatarie    non    procederanno
all'assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di  accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti  per  la
partecipazione al concorso.  
      Roma, 12 ottobre 2021 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Fiori