Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
     1. Il concorso e' espletato in base alla  procedura  di  seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: 
      a) una prova selettiva scritta distinta per i  codici  concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art.
6, che si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo  di  strumenti
informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e  anche
con piu' sessioni consecutive non contestuali,  assicurando  comunque
la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; 
      b) la valutazione dei titoli distinta per i codici concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  che  verra'  effettuata  con  le
modalita' previste dall'art. 7 solo a seguito dell'espletamento della
prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei
alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese  nella
domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. 
    2. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi  a
concorso, redigera'  la  graduatoria  finale  di  merito  sommando  i
punteggi conseguiti nella  prova  scritta  e  nella  valutazione  dei
titoli. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale  di
merito di ciascun profilo professionale di cui al precedente art.  1,
comma 1, in numero pari ai  posti  disponibili,  tenuto  conto  delle
riserve dei  posti,  saranno  nominati  vincitori  e  assegnati  alle
amministrazioni interessate per  l'assunzione  a  tempo  determinato,
secondo quanto previsto dall'art. 10.