Art. 5 Commissioni esaminatrici 1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 6, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla nomina di appositi comitati di vigilanza.