Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
     1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  nomina  le  commissioni  esaminatrici,  per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1,  sulla  base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994,  n.  487  e  successive  modificazioni.  La  commissione
esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte  le  fasi  del
concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di  merito.
Alle  commissioni  esaminatrici  possono  essere   aggregati   membri
aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua  inglese  e
delle competenze informatiche. 
    2. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  la  commissione  esaminatrice  puo'  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art.  6,  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri provvede alla nomina di appositi comitati di vigilanza.