Art. 7 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, e' effettuata dalla commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessari per la valutazione. 3. I titoli valutabili non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti). La valutazione dei titoli avverra' con l'assegnazione dei seguenti punteggi: a) titoli di studio fino a un massimo di sei punti: a.1) voto di laurea relativo al titolo di studio che, nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico), produce per il candidato il miglior risultato avuto riguardo al voto e alla data di conseguimento del titolo secondo i seguenti criteri; qualora il predetto titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i punteggi di seguito previsti sono raddoppiati; resta fermo che, qualora il candidato sia in possesso della laurea specialistica o magistrale oltre alla laurea, sara' attribuito il miglior punteggio conseguibile in base al voto e alla data di conseguimento dei titoli di studio. Punteggi attribuiti al voto di laurea: da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,20; da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,30; da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,40; da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,50; da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 0,60; da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,80; da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 1,00; da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 1,50; da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 2,00; a.2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello minimo previsto come requisito per l'accesso: 0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale che sia il proseguimento della laurea indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico o per il diploma di laurea; 0,25 punti per ogni laurea (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico) ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione delle lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al punto precedente. a.3) formazione post-laurea: 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,50 punto per ogni master universitario di secondo livello; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione; 0,75 punti per ogni dottorato di ricerca; b) titoli professionali fino a un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: esperienza professionale maturata nella gestione e/o nell'assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei e nazionali afferenti la politica di coesione che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro o incarichi professionali stipulati con pubbliche amministrazioni o con enti privati; Ai fini della valutazione dell'esperienza professionale sono riconosciuti i seguenti punteggi: b.1) In caso di rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione e consulenza: 1,00 punto per ogni anno. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, per il computo dell'anno si richiedono almeno duecento giornate lavorative; 0,50 punti per periodi compresi fra 100 e 199 giornate; 0,25 punti per periodi compresi fra 50 e 99 giornate; 0,10 punti per periodi compresi fra 20 e 49 giornate. Per il computo delle giornate lavorative possono considerarsi anche piu' rapporti di lavoro; b.2) Abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali e' richiesta la laurea, punti 1. 4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 6, la commissione esaminatrice stilera', per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli. 5. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei profili di cui al precedente art. 1, sara' espressa in quarantesimi. 6. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.