Art. 7 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
     1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, e'  effettuata  dalla  commissione
esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali,  dopo
lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei  soli  candidati
che hanno superato la stessa. 
    2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli  dichiarati
dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli
di cui il candidato richiede la valutazione devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della  domanda  di
cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di  tutte
le informazioni necessari per la valutazione. 
    3. I titoli valutabili non potranno superare  il  valore  massimo
complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di  studio  (massimo
sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti). La valutazione dei
titoli avverra' con l'assegnazione dei seguenti punteggi:  
      a) titoli di studio fino a un massimo di sei punti: 
        a.1) voto  di  laurea  relativo  al  titolo  di  studio  che,
nell'ambito di quelli utili per  l'ammissione  al  concorso  (laurea,
diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea  a
ciclo unico), produce per il candidato  il  miglior  risultato  avuto
riguardo al voto e alla data di conseguimento del  titolo  secondo  i
seguenti criteri; 
          qualora il predetto titolo di studio sia  stato  conseguito
non oltre quattro anni prima del termine ultimo per la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, i  punteggi  di  seguito
previsti sono raddoppiati; 
          resta fermo che, qualora il candidato sia in possesso della
laurea specialistica o magistrale oltre alla laurea, sara' attribuito
il miglior punteggio conseguibile in base al  voto  e  alla  data  di
conseguimento dei titoli di studio.  
    Punteggi attribuiti al voto di laurea: 
      da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,20; 
      da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,30; 
      da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,40; 
      da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,50; 
      da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 0,60; 
      da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,80; 
      da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 1,00; 
      da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 1,50; 
      da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 2,00;  
        a.2) punteggi attribuiti agli  ulteriori  titoli  rispetto  a
quello minimo previsto come requisito per l'accesso:  
          0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale che sia
il proseguimento della laurea indicata quale requisito ai fini  della
partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico o per il diploma di
laurea; 
          0,25 punti per ogni  laurea  (laurea,  diploma  di  laurea,
laurea  specialistica,  laurea  magistrale,  laurea  a  ciclo  unico)
ulteriore rispetto al titolo di  studio  utile  per  l'ammissione  al
concorso, con  esclusione  delle  lauree  propedeutiche  alla  laurea
specialistica o laurea magistrale di cui al punto precedente. 
        a.3) formazione post-laurea: 
          0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 
          0,50  punto  per  ogni  master  universitario  di   secondo
livello; 
          0,75 punti per ogni diploma di specializzazione; 
          0,75 punti per ogni dottorato di ricerca;  
      b) titoli professionali fino a un massimo di 4 punti, secondo i
seguenti criteri: 
        esperienza  professionale   maturata   nella   gestione   e/o
nell'assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati  da  fondi
europei e  nazionali  afferenti  la  politica  di  coesione  che  sia
comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di
lavoro   o   incarichi   professionali   stipulati   con    pubbliche
amministrazioni o con enti privati; 
      Ai fini della valutazione  dell'esperienza  professionale  sono
riconosciuti i seguenti punteggi: 
        b.1)  In  caso  di  rapporti   di   lavoro   dipendente,   di
collaborazione e consulenza: 
          1,00 punto per ogni anno.  Ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio, per il computo dell'anno  si  richiedono  almeno  duecento
giornate lavorative; 
          0,50 punti per periodi compresi fra 100 e 199 giornate; 
          0,25 punti per periodi compresi fra 50 e 99 giornate; 
    0,10 punti per periodi compresi fra 20 e 49 giornate.  
    Per il computo delle  giornate  lavorative  possono  considerarsi
anche piu' rapporti di lavoro;  
        b.2) Abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  per  le
quali e' richiesta la laurea, punti 1. 
     4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art.
6, la commissione esaminatrice stilera', per ciascun codice  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito,
sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun  candidato
nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli. 
    5. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei  profili  di
cui al precedente art. 1, sara' espressa in quarantesimi. 
    6. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri.