Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione esaminatrice di cui all'art. 13, comma  4,  del
d.P.R. n. 465/1997, sara' nominata, successivamente alla scadenza del
bando, con decreto del Vice Capo  Dipartimento  Vicario  -  Direttore
centrale per le autonomie. 
    2.  La  Commissione  esaminatrice  potra'  essere  articolata  in
sottocommissioni ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 1, lettera  e),
del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,   convertito   con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e operera'  secondo
i principi stabiliti all'articolo 10, comma 6, del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla  legge  n.  76
del 28 maggio 2021. La Commissione  esaminatrice  potra'  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.