Art. 6 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Le commissioni giudicatrici  procedono  alla  valutazione  dei
titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove
orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'art. 3, comma 9, del
presente  decreto;  ai  titoli  culturali  e  professionali  di   cui
all'allegato B, del decreto ministeriale 5  novembre  2021,  n.  325,
viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti.