Art. 15 Svolgimento del corso-concorso 1. Il corso-concorso e' coordinato dalla SNA d'intesa con la Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero della cultura, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso-concorso. Durante la partecipazione al corso-concorso e nel periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Fondazione Scuola dei beni e delle attivita' culturali. Agli allievi del corso-concorso e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione. 2. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e dall'art. 24 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. 3. La Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso ai fini della valutazione dell'idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso, in base alla normativa vigente.