Art. 15 
 
                   Svolgimento del corso-concorso 
 
    1. Il corso-concorso e' coordinato  dalla  SNA  d'intesa  con  la
Fondazione scuola dei beni e delle attivita' culturali e ha la durata
massima di dodici mesi, comprensivi di  un  periodo  di  applicazione
presso  il  Ministero  della  cultura,  nell'ambito  degli   ordinari
stanziamenti  di  bilancio.  I  programmi  del  corso  forniscono  ai
partecipanti  una  formazione  complementare   rispetto   al   titolo
posseduto per l'accesso al corso-concorso. Durante la  partecipazione
al corso-concorso e nel periodo di applicazione  e'  corrisposta  una
borsa di studio a carico della Fondazione Scuola  dei  beni  e  delle
attivita' culturali. Agli allievi del corso-concorso e'  corrisposto,
a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico
complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione. 
    2. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,  n.  272,
come  modificato  dall'art.  7  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e dall'art. 24 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104. 
    3. La Fondazione scuola dei beni e delle attivita'  culturali  ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i  vincitori  del
concorso  ai  fini  della  valutazione  dell'idoneita'  fisica   alla
frequenza del corso-concorso, in base alla normativa vigente.