Art. 10 Copertura assicurativa 1. I soggetti ammessi al periodo di formazione di cui al presente bando dovranno provvedere personalmente alla copertura assicurativa sia per malattie ed eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone e cose, mediante la stipula di due distinte polizze.