Art. 10 
 
                       Copertura assicurativa 
 
    1. I soggetti ammessi al periodo di formazione di cui al presente
bando dovranno provvedere personalmente alla  copertura  assicurativa
sia per malattie ed eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento
del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a  cagione  del
tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone  e  cose,
mediante la stipula di due distinte polizze.