Art. 12 Esito ed effetti del periodo di formazione 1. Al termine del periodo di formazione, il Magistrato formatore redigera' una relazione sul relativo esito e la trasmettera' al Vertice dell'ufficio, il quale provvedera' all'attestazione. 2. L'esito positivo attestato ai sensi del comma precedente, produce gli effetti di cui ai commi dall'11-bis al 20 dell'art. 73, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.