Art. 12 
 
             Esito ed effetti del periodo di formazione 
 
    1. Al termine del periodo di formazione, il Magistrato  formatore
redigera' una relazione sul  relativo  esito  e  la  trasmettera'  al
Vertice dell'ufficio, il quale provvedera' all'attestazione. 
    2. L'esito positivo attestato  ai  sensi  del  comma  precedente,
produce gli effetti di cui ai commi dall'11-bis al 20  dell'art.  73,
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.