Art. 13 
 
                           Borse di studio 
 
    1.  Ai  soggetti  ammessi  al  periodo  di   formazione   saranno
attribuite delle borse di studio, ai sensi dei successivi commi. 
    2. L'importo  della  borsa  di  studio  e'  determinato  in  euro
quattrocento mensili. 
    3. Gli importi saranno corrisposti a ciascun borsista in base  al
periodo di stage effettivamente svolto, su base mensile. 
    4. Le borse di studio, previste ai sensi dell'art. 25-bis,  comma
3, all. n. 2, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 a valere sul
bilancio autonomo della Corte dei conti, verranno  imputate  al  cap.
4100, P.G. 01, del bilancio di assestamento 2021 ed ai corrispondenti
capitoli per gli esercizi 2022 e 2023.