Art. 13 Borse di studio 1. Ai soggetti ammessi al periodo di formazione saranno attribuite delle borse di studio, ai sensi dei successivi commi. 2. L'importo della borsa di studio e' determinato in euro quattrocento mensili. 3. Gli importi saranno corrisposti a ciascun borsista in base al periodo di stage effettivamente svolto, su base mensile. 4. Le borse di studio, previste ai sensi dell'art. 25-bis, comma 3, all. n. 2, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 a valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti, verranno imputate al cap. 4100, P.G. 01, del bilancio di assestamento 2021 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi 2022 e 2023.